Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende favorire il mantenimento e la conservazione dei fabbricati rurali, quali elementi del paesaggio montano e rurale.
      A tale fine si consente ai singoli comuni di deliberare l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) per i fabbricati siti nelle zone montane individuate dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché nelle altre aree rurali individuate, in conformità all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1260/1999, dall'allegato alla decisione 2000/530/CE della Commissione, che stabilisce l'elenco delle zone cui si applica l'obiettivo 2 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006 in Italia.
      Si tratta, come enunciato dallo stesso articolo 4, paragrafo 6, del citato regolamento (CE) n. 1290/1999, di zone rurali «che debbono corrispondere o appartenere ad una unità territoriale (...) conforme ai criteri seguenti:

          a) densità di popolazione inferiore a 100 abitanti per chilometro quadrato, oppure tasso di occupazione in agricoltura, rispetto all'occupazione complessiva, pari o superiore al doppio della media comunitaria per qualsiasi anno di riferimento a decorrere dal 1985; oppure

          b) tasso medio di disoccupazione superiore alla media comunitaria registrato negli ultimi tre anni; oppure diminuzione della popolazione rispetto al 1985».

      L'agevolazione concerne, quindi, aree del Paese caratterizzate, in linea generale, da un forte abbandono del territorio, da un elevato tasso di disoccupazione, accompagnato in alcuni casi dal dissesto idrogeologico e dal deterioramento del paesaggio.

 

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      L'esenzione dall'ICI per i fabbricati rurali siti nelle zone citate può contribuire in misura non trascurabile, in primo luogo, al riassetto paesaggistico e, in secondo luogo, all'esercizio di attività rurali, anche diverse dalla coltivazione diretta, che concorrono alla salvaguardia del territorio e delle risorse naturali.
      Per queste ragioni si è ritenuto di non limitare l'agevolazione ai soli immobili dotati del requisito della ruralità ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, ma, più in generale, a tutti i fabbricati ubicati su fondo agricolo anche se non più destinati ad attività professionali agricole in senso stretto, quali le attività forestali di carattere hobbistico e le piccole realtà agricole non professionali.
 

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